COMUNIONE E CONDOMINIO - PARTI COMUNI - Cass. civ. Sez. II Ord., 09-08-2018, n. 20693

COMUNIONE E CONDOMINIO -  PARTI COMUNI - Cass. civ. Sez. II Ord., 09-08-2018, n. 20693

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4753/2013 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA GIOVANNELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELLA LOPARDI;

- ricorrente -

contro

M.V., F.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MANZIA, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3351/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Svolgimento del processo

Che:

La ricorrente C.C. conveniva in giudizio F.O. e M.V.: premesso di essere proprietaria esclusiva dell'area esterna circostante il fabbricato, edificato dal padre C.L., in forza dell'atto con cui il padre le aveva donato un appartamento ubicato nel fabbricato, proponeva domanda con cui chiedeva di accertare la insussistenza di diritti altrui sull'area e conseguentemente di ordinare la riduzione in pristino della medesima con eliminazione di una finestra e di ogni altra opera abusiva, con condanna al risarcimento dei danni; i convenuti si costituivano affermando la natura comune dell'area; il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

La Corte d'appello di Roma - con sentenza 22 giugno 2012, n. 3351 - ha respinto l'appello fatto valere dalla soccombente.

C.C. ricorre per cassazione.

F.O. e M.V. resistono con controricorso. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

I primi due sono solo tra loro strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati. Il primo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 2643 e 2644 c.c., per avere la Corte d'appello affermato che, essendo l'atto d'acquisto di compravendita tra C.L. e la dante causa dei controricorrenti e quello tra questa e F.O. e M.V. anteriori alla donazione dell'area controversa in favore di C.C., questa non è loro opponibile. La Corte d'appello non ha così considerato che l'art. 1117 c.c., nell'interpretazione della giurisprudenza, pone la necessità di fare riferimento, per stabilire la natura comune o esclusiva delle parti dell'edificio condominiale, all'atto costitutivo del condominio, ossia al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto. Il secondo motivo di ricorso lamenta la medesima mancata considerazione del primo atto di trasferimento sotto il profilo dell'omessa e in ogni caso insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I due motivi sono fondati. La Corte d'appello, che dal fatto che gli atti di compravendita del 1991 e del 2002 dell'appartamento dei contro ricorrenti, atti in cui è presente la dicitura "spazio comune dello stabile" sono stati trascritti prima della donazione del 2005, ha ricavato che la donazione dell'area non può essere opposta a F.O. e M.V., non ha considerato quello che ad avviso della ricorrente è il primo atto di compravendita, ossia il contratto concluso da C.L. con gli acquirenti E.O.S. e P.G. il 19 ottobre 1982. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, "al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata a uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni" (così Cass. 11812/2011).

2. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo, che contesta omessa e in ogni caso insufficiente motivazione circa l'erronea, ad avviso della ricorrente, interpretazione del contratto di compravendita, del 1 agosto 1991, intercorso tra C.L. e R.B., interpretazione che ha portato la Corte d'appello a ritenere che C. avesse venduto a R., oltre all'appartamento, pure la comproprietà dell'area circostante il fabbricato.

3. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai due motivi accolti e la causa va rinviata al giudice di merito che, applicando il principio di diritto sopra ricordato, deciderà la causa. Il giudice di rinvio provvederà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la decisione circa le spese, a diversa sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2018


Avv. Francesco Botta

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